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Il Comune Teramano
nella sua vita intima e pubblica
Francesco Savini
Forzani e C., 1895, pagine 612

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   Cap. IX - Condizione municipale di Teramo nel periodo vescovile. 103
   una delle concessioni fatte dal vescovo Sasso in quell'editto. Ma ciò a noi non pare possibile, prima perché di detti buoni uomini cittadini ivi si ragiona siccome già esistenti, e poi perché, se nuovi essi fossero stati, apparirebbe chiara la forma della concessione, come chiara e solenne ivi si mostra quella dei grandi privilegii dell'elezione del podestà e de' giudici, del diritto di sangue, ecc. Ma se ciò è vero, perché, si potrebbe soggiungere, nei due primi editti la decisione di quelle cause si affida ai buoni uomini vescovili e nel terzo a quelli cittadini, che anche prima esistevano? Risponderemo che ciò seguiva, a parer nostro, non perché questi non esistessero pure in quel tempo (e noi gli abbiamo incontrati molto innanzi), sibbene perché o' non avessero l'antica piena facoltà giuridica, il che è più che probabile nel periodo più stretto del ricordato assorbimento vescovile (i), ovvero che i due vescovi Guido e Dionisio reputassero, per ragione di opportunità, specialmente ne' primi anni della risorta Teramo,. miglior consiglio assegnare quella competenza ai proprii buoni uomini. Del resto checché siasi di ciò, noi possediamo, per quest'unica e preziosa menzione, un ricordo autentico dell'esistenza della detta magistratura anche nell'ultimo scorcio del periodo vescovile della vita comunale, e quindi potremo conchiudere che durante tutto esso periodo si ebbero in Teramo quelle funzioni del municipale organismo, che erano possibili nel detto tempo e compatibili con lo stato feudale, in cui si viveva sotto la podestà vescovile, e perciò, coi buoni uomini, gli altri diritti comunali, che allora si poteano godere, e i quali ora noi non possiamo meglio determinare per difetto forse di documenti.
   (i) Si può anche credere che questi buoni uomini cittadini, o meglio la loro partecipazione ai giudizi! vescovili, fossero uno dei vantaggi ottenuti mercé la lotta popolare per entrare nel governo della cosa pubblica, di cui abbiamo già ragionato, cap. ix, § 3.

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