Cap. X - Suo svolgimento e suoi atti nel periodo di libertà (1207-1292). ^ ^ 3
normanno Ruggiero II duca di Puglia e i Savonesi, testé per la prima volta pubblicato (i), si legge che il medesimo fu ottenuto con l'intercessione « episcopi et consulum multorurnque bonorum « horninum ianuensis civitatis ». In questa tessitura della frase si scorge chiaro che i consoli erano non solo diversi, ma superiori ai buoni uomini, e noi quindi, non avendo esempii simili e possedendo memorie solo de' buoni uomini, dobbiamo trame che non avemmo mai consoli. Del resto ciò che prova meglio l'ingerenza dei nostri giudici nelle cose cittadine è l'esistenza del index civitatis, tra noi detto de Aprutio. Ma tal magistrato vuole un paragrafo a parte che è il seguente.
5. Studiando dunque i nostri documenti e' imbattiamo in un magistrato aprutino, ossia teramano, che a noi sembra essere stato quel index civitatis che nelle pubbliche cose rappresentava i cittadini. In quanto al suo ufficio e alla sua origine, -rammentiamo qui quel che abbiamo detto più indietro (cap. vin, § 3), cioè che gli scabini nei primi tempi della loro instituzione erano detti anche iudices civitatis ; quindi quelli che compaiono più tardi dovettero dagli scabini derivare ed avere press'a poco gli stessi compiti che noi ivi esponemmo. Ora i giudici de Aprutio, ossia di Teramo, ci appaiono per la prima volta nel 1058 in una permuta riferita dal-l'Antinori (2) e su questo dal Palma (3) e celebrata a mo' di placito dal vescovo aprutino Pietro in S. Flaviano, alla presenza « dei « giudici di Abruzzo » (ove nel testo ora perduto del cartolario doveva dirsi certo de Aprutio), i quali però non si nominano, non che dei canonici di S. Flaviano e di molti probi, uomini. In un altro importante e solenne giudizio del 1108, già da noi lungamente esaminato (cap. vin, § 7), siedono col conte aprutino i giudici Ccrvone e Guidone, i quali però, non avendo il predicato de Aprutio, possiamo supporre ma non tenere per iudices civitatis. Crediamo invece di dovere stimare uno di questi quel « Landricus « iudex aprutinus » che roga un atto nel 1114 presso l'Antinori (4), e che ci si rileva perciò in qualità di notaio. L'apnitintis ed il de Aprutio debbonsi senz'altro attribuire a Teramo, se siamo riusciti a dimostrare nel proprio luogo (cap. vi), che questa città chia-rnavasi allora Apriitium. Per veder poi l'ufficio dei giudici nei no-
(1) Arcbiv. stor. nnpol, an. 1889, fase. III-IV, p. 755.
(2) ANTINORI, Meni. niss. nella biblioteca provine, di Aquila, Vescovi di Teramo, ad an. 1058.
(3) PALMA, op. cit., voi. I, p. 128.
(4) ANTINORI, Meni. msì. cit., art. Teramo, ad an. 1114.
SAVINI, // comune teramano. 8