144 Parte III - II comune teramano nell' évo medio.
« sero la quota per numero di fuochi al camerlengo di Teramo. « Che né tampoco fossero costretti universalmente di intervenire « al parlamento di Teramo, ma bastasse l'intervento del giudice, « con quel numero d' uomini, ch'egli vorrà, quali, se richiesti, non « intervenissero, quanto si delibererà in parlamento, ancorché fos-« sero toccati, si avrà per rato: bensì se il parlamento si farà per « negozio arduo, sieno tenuti ad intervenire a richiesta, e mandato v del giudice, e del consiglio di Teramo: che del denaro prove-« niente dagl* introiti della banca di giustizia delle gabelle del quar-« tuccio e della platea (i), e da altre rendite di Montorio, come « pure dalla stima de' demani per numero e modo della generale « sovvenzione, dall'adoa de' nobili e dell'abate di S. Benedetto di « Montorio, se ne paghino trentun' once e mezza annue, dovute « alla regia corte, e se manca, si supplisca dal comune di Teramo «e dal distretto, se poi sopravanza, il camerlengo di Teramo lo « converta in comune utile di Teramo'e del distretto: che l'ele-«zionè del giudice di Montorio si faccia in Teramo nel palazzo « del comune, o nella chiesa di S. Maria, purché intervengano tanti « elettori di Montorio, quanti di Teramo; ed il salario di esso giu-« dice si paghi da quei di Montorio, come il salario del giudice « di Teramo dai Teramani, a tenore del solito ; ma il giudice di «Montorio giuri in mano del sindico di Teramo e del distretto, « al quale si possa appellare dai decreti di lui ; che il denaro del « prezzo della compra, dell' assenso e dell' unione, e l'altro della « colletta, che in avvenire occorresse pagare per libra, a occasione « di qualche ossequio, s'imponga per catasto, o apprezzo, e si ade-« guino le libre di Montorio a quelle di Teramo ; onde si paghi « come per la colletta generale, siccome la colletta di Teramo dalla o colletta di Montorio non si accresca in cosa alcuna, né questa da « quella; che se il catasto non si farà così sollecitamente, si eleggano « quattro deputati, due di Teramo e due di Montorio per assegnare e « agguagliare le libre, e secondo il numero di esse l'opportuno denaro « si raccolga ; non concordando i quattro si elegga il quinto deputato « dalla città di Atri, e si stia alla loro deliberazione, perché il de-« naro da pagare si ponga in esecuzione ; che al salario del capici tano contribuiscano i Montoriesi, come gli altri del distretto, e « mancando non valgano l'eccezioni contro le cautele'e i privilegi. « Accettati e confermati questi patti, si convenne di spedire al re «a spese comuni per ottenere l'assenso speciale; ma se taluno
(i) Ossia dazio ritratto dai posti occupati nella pubblica piazza.