CORRIERE ABRUZZESE - Annata 1876
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    Anno II*
    PREZZI D'i ABBONAMENTO
    Anno . i Semestre . Trimestre. Ln mese .
    L. 9
    3
    1,25
    Per 1' Estero aumento delle spese postali
    Un numero separalo costa cent. IQ-
    Mercoledì e ©U&ttemk>z*e 18*76
    IM. 72
    POLITICO-LETTERARIO
    Esce il Mercoledì e il Sabato IIST TERAMO
    La Direzione ed Amministrazione sono provvisoriamente presso la Tipografi«
    del giornale Inserzione avvisi commerciali in i pag. Cerci. 10 per linea o spazio di li oca di colonna, in 3a 15. Inserzione di comunicati od altro, i prezzi sono da convenirsi. - Per più inserzioni si fa uno sconto - Le lettere affrancate e vaglia postali debbono essere diretti all' officio del Corriere Abruzzese in Teramo.
    Aon si restituiscono i manosa itti.
    IL SULTANO HAMID II.
    Scadeva il terzo mese dall' assunzione di Murad V., che i Grandi dell' Impero crederono utile di surrogarlo col suo fratello Hamid. Ad Ahdul-Aziz insensato, successe Murad dedito ai liquori: che sarà ]' ultimo testé chiamato a cingere la spada di Olbman? Abdul-llamid è nato il 22 settembre 1842; la sua costituzione fisica non è la più robusta; le sue idee di governo sono allatto in opposizione alla civiltà europea. L' avvenire dunque Ideila Turchia è buio; se I' assunzione di Murad potè far concepire delle speranze in un miglio-ranieuto progressivo delle condizioni dell' o-i'icule, r ultimo cambiamento, politico, invece chiude l'animo adorni benevQJa aspettativa. Non è la successione dei sultani o dei mini-siri che strapperà la Turchia dalla morie. Tre sultani, e più di una dozzina di ministri si successero, l, uno all' altro in quattro mesi; che cosa fecero? Non migliorarono la situazione, non disarmarono un solo insorto, non rialzarono di 10 centesimi il credilo ottomano!.... Che possiamo più sperare dunque dai credenti
    ììa'1 Corano, Che possono sperare gli slessi
    1 é' a minIA
    il numero dello grazie ehe ascendono a 170 in un sol biennio, ma per la stessa natura dei reati. Vi abbiamo trovato dei grassatori, degli omicidi, dei fratricidi, degli assassini, dei sicari d dei ladri, ehe videro ridotta la loro pena. Nessun, giornale, di destra protestò allora, nessuno attaccò ajl ora r on. Vigliarli L.... N.è. invero sarebbe stato oggi, combattuto, se la grazia del camorrista napoletano fosse stata conti off rinata da lui.
    L'on. Vigliarli ebbe il coraggio (conten^ tiam.oci di questa parola.) di scrivere « che non ci fu certamente cas& che in alcun modo somigliasse a quello dei famoso camorrista assassino, che testé fU graziato, e che mal si ricercano precedenti; non dirò a di1 fesa, ma a, povera scusa ii una grazia che è di esempio, tanto nuovo quanto deplorabile. ». Ebbene?;il credereste?'Certo Lenzi FrancescQ era stato condannato all' ergastolo dalla Corte di Lucea.il 18 Febbraio 1873 por. atti di pirateria con omicidio,. La Cassazione rigettò il riqorso, ma il Lenzi un anno dopo, cioè il 26 jiprile-1874. (forse lai aia nano u'rc matricolato tra i
    mal fatta, che questo dritto venga usato con grave ponderatezza, non leggermente e largamente, come finora si è operato. La riabilitazione è un gran principio consacrato dalla civiltà cristiana, ma quando essa è sprone a mal fare, è d" uopo che si resti nel campo innocuo dei principiti
    Dal nostro amico Settimio Costantini membro della Commissione incaricata della veri-Ocazione dei danni della grandine del 17 giugno, riceviamo il seguente voto, motivato sulla questione della competenza o meno della moderazione d' imposta, suscitatasi io seno della Commissione medesima.
    L1 articolo 56, del decreto 10 giugno 1817, sullo stabilimento della contribuzione fondiaria, determina, ii principio- di farsi luogo alla moderazione d' imposta allorché una straordinaria intemperie o altro accidente abbia distrutta almeno la metà di tutta la rendita di un anno, come sui portaickjn catasto, del contribuente reclamante.
    Similmente V articolo 63 stabilisce il
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    INop è la successione dei sultani o dei mini- V siri che strapperà la Turchia dalla morte. Tre sultani, e più di una dozzina di ministri si successero, V uno all' altro in quattro mesi; che cosa fecero? Non, migliorarono la situazione, non disarmarono un solo insorto, non rialzarono di 10 centesimi il credito ott,oraanoj.... Che possiamo più sperare dunque dai credenti del Corano? Che possono sperare gli slessi sudditi dal !ofo, nuovo imperatore, il quale non sa fu ancora fissata nei consigli del chcìk-ul-islam P epoca nella quale sarà ob-bl gaio a rassegnare il potere?,
    IL DRITTO DI GRAZIA
    V affare de Mata.ha-provocato una.pò.- \ lemica tra i giornali, che, per la sua gravità,^ è degna di richiamarvi la pubblica attenzione. I; nostri lettori sanno quali siano le nostre idee sulla grazia accordata dall' on. Mancini, al de Mata, e sanno pure che, se l' abbiamo biasimato, non ci siam peritati indi a poco di avvertire il partito liberale che i nostri avversari, a furia di proteste ed insinuazioni, erano venuti al punto da gonfiare un pallone!
    Ora salta su*lo. stesso on. Vigliani con una lettera vivacissima, nella quale viene sfidata la stampa ministeriale a provare che la grazia concessa al de Mata si assomigli a molte di tal genere accordate, dall'ex ministro di grazia e. giustizia. 11 Movimento di Genova, non tardava, a rac? cogliere il guanto; anzi, p^irna che giungesse stampata là lettera delJ-on,. Vigliani, pubblicava un elenco, che riteniàqao. ui]-." fi ci a le, di tutt'i condannati ai lavori forzati a vita, che nel solo biennio 1874-75-ebbero commutazione di pena dal prede~ cesso re dell' on. Mancini.
    Noi abbiam tenuto dietro a questa pubblicazione che aveva tutto il pregio del-aOualità, dal momento che scendeva nel-F arena lo stesso Vigliani a combattere il suo successore, e dobbiamo confessare che ci siamo vivamente edificati non pure per
    mal si ricercano precedènti", non dirò a di->. fesa, ma a. povera scusa $i una grazia che è di esempio,, tardo nuovo quàww. deplora- i bile. » Ebbene?-il credereste?^ Certo Lenzi Francesco era statò con^annato all'ergastolo dalla Corte di Lucca il 18 Febbraio 187$ per> alti di pÌratcrtàx (forse. nòli era, stato neppure matricolato tra i galeotti) si vide commutata la pena ad anni 10 dalla data del decreto. Venga ora a dire T on. Vigliani eh è non v' ha precedenti chè giustificano il'tfuo successore.. Non sappjamo .quale s'eiàp addurrà ora 1' on. Vigliani, ma è ceri© che non avrà? ciò che si richiede .in gi^azie siffatte, la lodevole condotta del condannato tra le pareti della galera!...
    Ma gli errori dell' on. Vigliani noi non intendiamo far valere a/» scusa clelVon. Mancini. Le orme del primo non devono seguirsi dal secondo, a cui avrà dovuto esser di grave peso non l'attacco irruente e rettorico del Piccolo di! Napoli;. ma il rimprovero che in quest*k;circostanza gli venne da rispettabili giornali. di parte nostra.
    11 dritto di grazia é una prerogativa sacra, inviolabile, spessofedìcacissima per certi disgraziati colpiti da condanne troppo severe;,ma appunto per ciò, il ministro responsabile deve provvedere che la. Corona ne usi con sano. criterio. Ogni proposta di grazia per condannati a lunghe pene implica una questione d'ordine pubblico, e perciò dovre^be'esser portata al Consiglio dei ministri.. .Non sappiamo se in. tal modo opini 1' on. presidente del consiglio; forse tra le attribuzioni del consiglio dei ministri, testé consacrate da un decreto reale, avrebbe fatto meglio di i-scrivervi tassativamente: lo stesso dritto di grazia. In ogni, modo, dobbiamq ritenere, per il prestigio della Corona e per gli effetti che può produrre una grazia
    L'articolo. 56. del decreto 10 giugno 1817, su]lo stabiliinento,della contribuzione fondiaria, determina, il principio- di farsi luogo alla moderazione d' imposta allorché una straordinaria intemperie. o altro accidente abbia distrutta almeno la metà di tutta la rendita di un anno, come, sta portata in catasto, del contribuente reclamante,
    Similmente T. articolo stabilisce il dritto alla nioderazione o bonifica dell'imposta su fabbricati urbani allorché si sia verificata in tutto o'in parte la cessazione della rendita* dell' cdifìiio, calcolata sulle béisi delie,vatukazipnr catastali.
    Évidenten^nte, con questi principi la legge ha, reso >$$ggio alla giustizia e alla pubblica .economia.
    L' imposta fondiaria è " essenzialmente peate: essa no$ .colpisce il produttore, ma il prodotto; e noa si. può si dee mantenere quando questo, per qualsivoglia accidente, è .venuto meno.
    '11 fare al contrario sconvolgerebbe o-gni principio di dritto pubblico e di ragione civile,
    Ma% il. sottile ingegno dei finanzieri in , ogni tempo cinse d' ins xbe: la. giustizia, e cercò, di ottenebrare questi, elementari principi.
    L'articolo 61 del citato decreto determinando le norme da tenere per la verificazione dei danni, avverso ai quali fu prodotto reclamo, accenna a un modello N. 4, il cui contesto sembrerebbe rèpugnare al principio generale, stabilito sopra, restringendo il benefìcio dell aiuto derazione d'imposta al caso che il danno patito superi la metà della rendita catastale del reclamante nel comune.
    Questa limitazione è-tutto affatto arbitraria, e sanziona una enorme ingiustizia.
    Infatti supponeteci caso di un proprietario, che abbia nel comune A la rendita catastale di L. 5000 gif sia tutta la sua sussistenza) « che una straordinaria in-