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HATRIA = ATRI

Dr. Luigi Sorricchio
Tipografia del Senato Roma , 1911, pagine 324

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   CAPITOLO III.
   225
   Riteniamo che questa nuova intitolazione fosse un onore chiesto e concesso ad Atri dall' imperatore cittadino. Se vi fu nuova effettiva colonizzazione non possiamo nè ammettere nè escludere. In generale questi cambiamenti di nomi non avevano luogo che col sopravvenire di nuove deduzioni coloniche. Ma nei tempi inoltrati dell' impero si hanno anche appellazioni coloniali fittizie, semplicemente onorarie, chieste dagli stessi municipii per la preminenza che le colonie andavano acquistando su di questi. Del che si ha un esempio proprio in Italica, più recente patria della gens Hadriana; il municipio di Italica ed altri chiedevano ad Adriano il titolo di colonia. Di ciò questi dissertava in Senato e si meravigliava della richiesta, come abbiamo in Gellio (16, 13, 4). 1
   La romanità assorbente e vantaggiosa faceva ornai dimenticare perfino la propria libertà ed autonomia giuridica ; il quale fenomeno può dirsi cominciare colle lotte per la cittadinanza romana e la conseguente guerra sociale.
   II. Marco Aurelio e Commodo (161-92). — M. Aurelio, fin dal tempo della guerra d'Oriente intorno all'anno 166, aveva modificato 1' ordinamento amministrativo d'Italia, aggiungendo ai quattro giudici consolari di Adriano un quinto giuridico ed aumentandone le mansioni. Gli studii epigrafici hanno apportata non poca luce sulla magistratura dei giuridici. Al quinto giuridico furono affidate le regioni V e VI Augustee, ossia il Piceno e l'Umbria, ed i rimanenti popoli sabelli (Vestini transappennini, Marrucini, Peligni, Frentani, Sanniti, ecc.), secondo il Borghesi,2 furono sottoposti parte al giuridico del Piceno e parte a quello dell'Apulia.
   In diretto rapporto con questa divisione amministrativa
   1 « Divus Hadrianus in oratione, quam de, Italie ensibus, unde ipse « ort.us fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit, « quod et ipsi Italicenses et quaedain alia municipia, in quibus utieenses « noininat, cum suis moribus legibusque uti posse,ut, in ius eoloniariuin « mutari gestiverint ».
   - (Envres, V, pag. 125 e seguenti.
   sokkicchio. 15