XV. liobvrto I.
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giuramenti ila lui prestati al vescovo aprutino Guido e pubblicati dall'Ughelli (1), da cui noi li torre ni o per la nostra appendice (doc. XV e XVI). Col primo il « Co-« mes Robertus et Guillelnius » suo fratello, che non usa il titolo comitale, giurano al vescovo aprutino di difendere la persona e la liberta di lui non che la chiesa di « S. Mariae Interamnensis » e i beni, che questa avea e che acquistasse in seguito. Col secondo il solo « Rober-« tus Comes» ripete lo stesso giuramento, aggiungendovi che assicura al vescovo il possesso dei beni, che questi teneva «in terra dominii fratris mei. et hominum «eius», cioè del suddetto suo germano Guglielmo, quando essi in un modo o in un altro («per paecm aut « pei- gucrraiu ») venissero in poter suo. Il titolo di conte che assume Roberto e non Guglielmo, ci dà chiaro a vedere, che per quanto ambedue fossero, in forza del diritto longobardo, associati nel potere comitale, pure in Roberto una certa superiorità si manifesta sempre: il che prova appunto quel vantaggio di primogenitura goduta allora da Roberto, premortigli i maggiori fratelli Enrico e Matteo), che anche in quel diritto ammet-tevasi, con l'assegnarsi, per esempio, al primo nato i luoghi principali paterni. La ragione poi di tale preventiva assicurazione del eonte Roberto noi supponiamo essere stata l'imminenza dell'acquisto per parte sua dei beni del fratello Guglielmo.
:•>. Vediamo ora l'epoca di questi due importanti giuramenti. Il Palma (2) assegna loro l'anno 1140, allorquando cioè i Normanni divennero stabili signori della nostra regione, sia perchè egli crede normandici i nomi
(1) UgiIELLI, Itutiu nutrii, in A/trntiii. Voi. I, eoi. 2:i erliz.
(2) Palma, op. cit. voi I, cnp. XVIIL in prilli*.