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scelt-o uou può prendere considerazione materie non commesse alle sue ricerche dalla Camera. Se si crede necessario di estendere il campo delle loro investigazioni, un'istruzione speciale della Camera se concede loro facoltà »); come del pari, se si crede utile di limitare le loro ricerche, o d'indirizzarle a qualche più speciale scopo, ciò si fa per ordine della Camera >). Le inchieste fatte per mezzo di deposizioni di testimoni sono l'oggetto più generale dei comitati scelti: ma essi possono essere costituiti per qualunque siasi proposito, per cui possano tornare utili alle deliaerazioni della Camera; e del continuo sono trasmessi alle loro considerazioni petizioni, progetti di legge ed altri documenti s). »
Le commissioni d'inchiesta sono molto più numerose nella Camera dei Comuni che in quella dei Lordi. Anzi in quest'ultima per la natura stessa de' suoi limitati privilegi in materie di linanze, che offrono le maggiori occasioni di studi e di ricerche, raramente si ricorre alle inchieste.
La proposta di un comitato scelto segue le stesse norme di tutte le altre proposte nei due rami di quel Parlamento; e però non si può mai esser colto alla sprovvista, ottima pratica, rigorosamente osservata, per evitare la precipitazione nelle risoluzioni, che può addivenire il massimo pericolo delle pubbliche assemblee 4).
Nella Camera dei Lordi non vi sono, a vero dire, delle norme scritte per la costituzione dei comitati scelti 5). Tutto si fa per precedenti. Le stesse norme, che regolano questi comitati nella Camera de' Comuni bisogna raccoglierle in gran parte dagli stessi precedenti. Solo alcune norme di qualche importanza furono introdotte negli Standing Orders
') 91 Coni. Jour. 422, 687; 101. Ib. 636; 105 Ib. 497, ecc. ') 75 Ib. 259; 90 Ib. 522; 90 Ib. 284; 102 Ib. 24. ') Pract Treat. on the Law, Priv. Proceed. and Us. of Parliaraent-l.oudou 1859, p. 360.
') 84, Lorda' Jour. 74; Stand. Ord. of the H. of Com., Pubi. Sta. 25 Jul. 1852; 5 Aug. 1853; 19 Jul. 1854; 2 Aug. 1860; 3 May. 1861; e Sei. Com.. 25 Jun. 1852.
') Stand. Ord. of the II. of L. XLV, XLVI; Ord. 7 Jul. 1819.