INCHIESTE PARi.AMENTAR!
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di questa Camera, che sono i regolamenti delle Camere in Inghilterra, il 25 giugno 1852; e sono le seguenti:
« 1. Che un comitato scelto non possa senza permesso della Camera esser costituito di un numero maggiore di quindici membri; che non possa farsi la proposta per ottenere questo permesso senza l'avviso preventivo; e che nel caso si proponga di aggiungere o sostituire dei membri, dopo la prima costituzione del comitato, l'avviso debba includere i nomi dei membri, che si propone di aggiungere o sostituire.
« 2. Ohe ogni membro della Camera, che intenda fare una proposta per la costituzione di un comitato scelto, faccia ogni opera di accertarsi preventivamente, se ciascun membro, che egli intende di proporre pel comitato, voglia prestare la sua cooperazione.
« 3. Che ciascuu membro, che intenda di proporre la costituzione di un comitato scelto, debba un giorno prima della nomina di tal comitato iscrivere nei libro degli avvisi (Order Book or Notice Paper) i nomi di coloro ch'egli intende di proporre come membri del comitato.
« 4. Che le liste dei membri della Camera, che fan parte di ciascuu comitato scelto, sieno affisse in qualche parte cospicua nell'Ufficio dei comitati, e negli anditi della Camera.
« 5. Che ciascuna quistione fatta ad un testimone, che si esamina nelle tornate di un comitato scelto, sia preceduta nelle minute dal nome del membro del comitato che la mosse.
« G. Che i nomi (lei membri presenti ciascuu giorno alle tornate del comitato scelto sieno notati negli atti, e se ne riferisca alla Camera nel rapporto del comitato.
« 7. Ohe nel caso che delle votazioni abbiano luogo iu qualche comitato scelto, sia preso atto del nome del proponente e de' voti rispettivi di ciascun bembro presente, e se ne riferisca alla Camera nel rapporto del comitato
« 8. Che in qualsiasi tempo, durante la tornata di un comitato scelto, il Quorum (numero legale de' membri stabilito dalla Camera) non sia presente, il Segretario (clerk)