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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   inchieste parlamentari
   175
   Parlamento e la Corona abbiano giurisdizione; e possono essere ottenuti da ogni pubblico ufficio, e da corporazioni o amministrazioni costituite per pubblici servizi, sia per atti del Parlamento, sia altrimenti '). « Ma non possono richiedersi documenti uè da private associazioni, come .sarebbe per esempio quella del Lloyd «), nè da individui, che non esercitano pubbliche funzioni. Le carte e le corrispondenze dimandate dai dipartimenti governativi debbono essere pubbliche ed ufficiali, e non private e confidenziali ».
   « Il Parlamento nell'esercizio delle sue svariate funzioni è investito del potere di ordinare, che gli sieno presentati tutti i documenti di cui ha bisogno per informazione. Ciascuna delle due Camere ha separatamente questo diritto: ma non possono in ogni caso esercitarlo iudipendentemente dalla Corona. Informazioni e documenti relativi al commercio, alla finanza ed a materie generali e locali, sono ordinate direttamente dalle Camere e sono presentati in obbedienza degli ordini che li richiedono; ma materie e documenti connessi coll'esercizio delle prerogative reali non possono essere ottenuti che con indirizzi alla Corona ».
   « Non bisogna mai dimenticare la differenza che vi ha tra queste due specie di documenti; perocché se da ima parte è cosa irregolare di ordinar direttamente ciò che deve esser dimandato con uu indirizzo, dall'altra parte è come compromettere l'autorità del Parlamento il ricorrere alla Corona per informazioni, che si può ottenere per propri ordini.
   « L'applicazione di questo principio non è sempre chiara; ma può rattenersi come norma generale, che cou un ordine diretto di una delle due Camere si possa dimandare informazioni e documenti da tutti i pubblici dipartimenti connessi coll'esazione o coli'amministrazione delle pubbliche entrate, o che non sotto il sindacato della Tesoreria, ovvero che son costituiti e regolati per leggi; ma che i pubblici
   ') E. Mai/, Ib. p. 492. ') 11 Hans. Deb. 271.