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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

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   (lei membri del comitato. Una copia in stampa della prò-pria deposizione è trasmessa ad ogni testimone, acciò pos.a correggerla. La correzione per altro non può eccedere la forma della dizione. Per introdurvi variazioni di sostanza, il testimone dev'essere riesaminato. Nei comitati della Camera dei Lordi queste stampe uon sono trasmesse ai membri finché le correzioni non sieno state approvate dal Presidente; ma in quelli dei Comuni sono loro inviate immediatamente.
   Ma nè i membri dei comitati, nè i testimoni, cui sono confidate queste copie, uè altri possono pubblicare in tutto o in parte queste deposizioni; come del pari non posson pubblicarsi i presentati documenti finché non sia rapportato alla Camera *).
   I comitati scelti possono o deliberare, o raccogliere deposizioni e testimonianze. Quando deliberano il pubblico è sempre escluso dalle loro tornate. Le loro deliberazioni non diventano pubbliche se non quando il rapporto è presentato alle Camere. Allorché raccolgono deposizioni e testimonianze, raramente è permesso agli estranei di esser presenti nei comitati della Camera de' Lordi, ma in quelli de' Comuni generalmente il pubblico può intervenire. I comitati pelai tro in ogni tempo possono ordinarne l'esclusione *).
   Nei comitati scelti della Camera dei Lodi, quando si raccoglie deposizioni e quando si delibera, può intervenirvi ogni membro di quella Camera, ancorché non faccia parte (lei comitato, e può prendervi parola senza deliberare.
   Si legge negli Standin Orders « Qui è da osservare che iu ogni uostro comitato, a qualunque membro della nostra Camera, sebbene non sia membro del comitato, non sia vietato d'intervenire e di parlare, ma egli non deve votare;
   ') E. May, Ib. p. 479. La Camera de' Comuni il 21 aprile 1837 prese
   la seguente risoluzione: .
   « Che per gl'indubitati privilegi di questa Camera e per la protenone dovuta ai pubblici interdi, le deposizioni prese da qualsia* comitato scelto da questa Camera, ed i documenti presentati a questi corni a ti, e di , ui non sia stato rapportato alla Camera, non debbnno ,sser pobUuftt. nè da alcun membro di questi comitati, nè da altra persona qualunque .. ') E. May, Ib. p. 906.