10 GIUSEPPE DE VINCENZI
gliouo rinnovarsi anno per anno, e diventano quasi come commissioni ordinarie delle Camere.
Le votazioni si fanno nei comitati scelti come nelle Camere, cui appartengono. In quelli dei Lordi il presidente vota come gli altri membri, e se i voti son pari il partito è perduto; in quelli dei Comuni il presidente non vota che nel solo caso di parità Così ne' comitati dei Comuni, come in quelli de' Lordi quando ha luogo una votazione deve ricordarsi negli atti, che debbono far parte del rapporto del comitato, la quistione proposta il nome del proponente ed il rispettivo voto di ciascun membro 2).
Compiuta l'inchiesta, o raccolte tali deposizioni che possa esser utile di presentare, la commissione ne fa rapporto alla Camera. Spesso in materia, che offre l'opportunità, si fanno più rapporti; la qual cosa torna assai bene, somministrando successivamente le quistioni alle considerazioni della Camera e del pubblico.
Per ordinario una commissione rapporta, colle deposizioni e coi documenti, le sue osservazioni ed opinioni. Se alla line di una sessione una commissione non ha potuto concludere l'inchiesta, nel rapporto suol raccomandare di continuarla nella prossima sessione: e generalmente nella successiva sessione la commissione viene ricostituita cogli stessi membri.
Ma siccome un comitato scelto non ha che quei poteri, che gii vengono conferiti dalla Camera, così ancorché costituito ad investigare intorno ad alcuna materia, ove non avesse ricevuto alia sua prima costituzione la facoltà di rapportare le deposizioni e le osservazioni o opinioni, è necessario che ne ottenga il permesso dalla Camera prima di ciò fare 3).
Fan parte di un rapporto per ordinario le deposizioni raccolte, le minute degli atti, spesso un'appendice coi documenti, e, quando è compiuto, un indice. Presentato che
') E. May, Ib. p. 371.
*) Nor. 7 sopra; Riwol. della Camera dei Lordi del 7 dieci». 1852. 84 Lord*1 Jour. 344; E. May. 11). p. 302.
*) E. May. Ib. p. 375 6.