PROGETTO DI LEGGE
sulla
VIABILITÀ COMUNALE E VICINALE
colla dichiarazione di alcuni principi! fondamentali
Articolo I.
Sono comunali tutte le strade pubbliche che noti si trovano nel numero delle nazionali e delle provinciali.
Sono vicinali le strade private soggette a pubblica servitù.
Queste sono le disposizioni di tutte le antiche leggi i-taliane, cui noi crediamo necessario di ritornare. Col confondere le strade pubbliche con le private, e collo sconoscere la vera natura delle strade comunali, la legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 arreca tale confusione in materia stradale, che non solo mal si può provvedere ai bisogni di tutte quelle parti d'Italia, che più sono deficienti «li strade, ma si apporterebbe non poca perturbazione anche in quelle Provincie, che ne son meglio provviste, se veramente fosse eseguita.
Fin dalla legge delle Dodici Tavole le strade sono state distinte iu Italia in pubbliche e private. Delle strade pubbliche romane alcune intendevano all'utilità generale dello Stato, e portavano differenti nomi, Regale», Militares, Consiliare»; altre riguardavano interessi locali, ed erano deuo-