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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   viabilità comunale 035
   minate Vicinales; qua in vieU sunt, vel qua in vicos ducuta (L. 2, $ 22, D. De loco et itin. pubi). Le vie private, chia-mate ancora agrarie, servivano in ispecial modo alla coltivazione dei campi, e costituivano la proprietà di coloro che principalmente ne aveano il godimento (Ibid., e T Périn Du dom. pubi, p. <) e seg.). In tutte le antiche leggi italiane seguendosi la legislazione romana, si ritrova una netta distinzione fra le strade pubbliche e le private, e le prime del pari sotto varie denominazioni si distinguono in strade d'interesse generale ed in strade d'interesse locale >).
   Venendo alle strade comunali, l'antica legge lombarda così le definiva: « Si dichiarano per strade comunali... tutte quelle che non sono annoverate fra le provinciali, le quali servono all'uso delle rispettive Comunità, escluse però sempre quelle porzioni che intersecando qualche territorio formino uua continuazione della strada provinciale, ed escluse pure le strade private » *).
   Nè la definizione della strada comunale, o, come dicono comuni tati va, toscaua ò meno comprensiva. La legge del 23 maggio 1774 prescrive, che « tutti i tronchi di strade, che dalle case dei particolari servono unicamente di accesso e comuuicazione alle strade maestre non debbono essere riguardate come strade comunitative; e ciò solamente all'effetto di sgravare la Comunità del mantenimento di queste, e non già al fine d'impedirne il libero e pubblico transito ». (Articolo 76).
   La legge italiana del 27 marzo 1804 quasi colle medesime parole designava le strade comunali. « Le strade comunali sono quelle che esistono nel suolo pubblico di ciascun Comune, e che uon si trovano nel numero delle contemplate all'articolo precedente, « le nazionali e le provinciali » (Articolo 7). Ed il decreto del 20 maggio 1806 del regno d'Italia forse le definiva anche meglio dicendo: « Le
   ^n^go Tose., 23 maggio 1774; M. P. Tose. I novembre^Pia^o delle
   str. di Lomb., 13 febbraio 1777; Legge Ita!., marzo . b-R. d'Ita!.. -J0 maggio 1806; Reg. Pat. Piem., 29 maggio 1817; Legge Piem., 20 novembre 1859; M. P. Rom., 23 ottobre 1817.
   *) Race.
   Ord. 0 Reg. delle 8trad. della lomb., MUano.