Stai consultando: 'Opere Complete Volume Secondo', Giuseppe Devincenzi

   

Pagina (251/486)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina      Pagina


Pagina (251/486)       Pagina_Precedente Pagina_Successiva Indice Copertina




Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

Aderisci al progetto!



[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   46 GIUSEPPE DE VINCENZI
   strade le quali servono principalmente a comodo del Comune, sono comunali ». (Articolo 3).
   Così la legge del 20 novembre 1850, gli antichi regolamenti piemontesi del 29 maggio 1817, il motuproprio romano del 23 ottobre dello stesso anno e le altre legislazioni italiane non si dipartono quasi per vermi modo da questa generale e complessiva definizione della strada comunale. E dm-ante le legislazioni informate da così ampli prin-cipii si sono costruite iu Italia tutte le strade che ora abbiamo.
   La legge del 20 marzo 1SG5, che per la sua applicazione a moltissime provincie, al tutto prive di strade, avrebbe dovuto tener fermo a questi antichi principii della legislazione italiana, che avevano fatto così buona prova fra noi, e che avevamo veduto seguiti con egual successo dagli stranieri, entrò per contrario in ben altra via. Di maggior tempo ed agio avremmo bisogno se tutta qui volessimo discutere l'arduissima materia della nostra attuale legislazione stradale, che certo reclama non piccole riforme. Noi ci limiteremo a ragionare di quella parte della legislazione che riguarda le strade comunali, richiamando per altro l'attenzione solo alle attuali disposizioni che vogliono essere modificate, o alle nuove da introdurre a fine di rendere possibile il miglioramento delle vie di coniuuieazione iu tutte quelle numerosissime provincie d'Italia, che tanto ne difettano, o che con tanta istanza le reclamano. La stessa urgenza di provvedere a questo bisogno mi ha indotto a restringere i miei studii a tutto ciò che mi è sembrato solo di assoluta ed istantanea necessità. Quella legge, dipartendosi dalla comune definizione della strada comunale, fa che un numero grandissimo di strade, che comunali sono di loro natura, cioè « che servono principalmente al comodo dei comune », o rimangano al tutto iu abbandono o debbano essere collocate in una categoria inferiore di strade, che non può avvantaggiarsi che di piccolissime risorse, e che quasi si sottrae dall'azione dirotta del comune e sfugge dalla tutela governativa, e da molte benefiche disposizioni di l^g-