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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   gioranza dei nostri comuni o più o meno ne difettano; 0 ne sono quasi del tutto privi. E fra questi ultimi sono da annoverare tutti quei compresi in ben sedici provincie, che per estensione superauo il terso del territorio italiano, e che di strade sistemate per ogni chilometro quadrato di superficie non hanno che da 95 a 37 metri, invece dei 1000 e più che ne dovrebbero avere! *)
   Quasi si potrebbe dire, che la legge del 1S05 abbia trovato un modo molto tacile di risolvere l'arduissimo problema della costruzione delle strade comunali in Italia, a-bolendole. Ed iu fatti secondo quella legge non sarebbero strade comunali  quella che da un comune mena ad un altro comune non contiguo, sia pur capoluogo di un'altra provincia o anche della stessa provincia, purché nou sia nel circondario cui appartiene il comune, per quanti possano essere gl'interessi che colleghino insieme que' due comuni;  quella che riunisce un capoluogo di comune ad una grossa borgata di uu altro comune, ove si tiene un ricco mercato;  quella che cougiunge fra loro due grandi borgate di differenti comuni quella che conduce alla più ricca vallata del comune, ove i coltivatori non sono raccolti in borgate;  quella che mena ad un bosco, ad uua cava, ad una miniera, che costituisce la principale industria dei cittadini;  quella che unisce un comune ad una strada nazionale o provinciale, che non metta o a ferrovie o a porti, ma che pur meni ad una città principale del Regno;  quella che conduce da una città ad un canale navigabile, ed infinite altre che potremmo annoverare. E però per queste e simiglianti strade, per quanto potesse essere la loro utilità generale, uè la sistemazione nè la manutenzione sarebbe obbligatorio pel comune, men-treche sarebbe obbligatorio la sistemazione e manutenzione delle strade che conducono ai cimiteri ed alle chiese parrocchiali! Anzi a quelle strade di così grande utilità, i Comuni legalmente non potrebbero applicare alcuna risorsa *). Noi
   l) Vedi nostro Disc., Delle condir. della viab. in Italia, p. 37.
   ') N'eU'iui portantissima Istruzione, che il Ministro dell'Interno franche lece il 24 giugno 1836 per l'esecuzione della legge del 21 maggio dello stesiw anno «sur les chemins vicinaux », clie, come ognun sa, sono le no-