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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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   GfTSEPPE DEV1NCENZI
   Il secondo capoverso di questo articolo riproduce le disposizioni degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge attuale, e solo per l'economia generale di questo progetto di legge le abbiamo qui introdotte. Abbiamo mutata la parola proprietà dell'articolo 51 iu possedimenti per non privarci del concorso di coloro, clic hanno un possesso temporaneo, nella conservazione delle strade vicinali, concorso clic troviamo iu molte antiche leggi italiane.
   L'obbligazione nei comuni di sistemare e manutenere le strade comunali è il principio fondamentale di ogni buona legislazioue stradale. La viabilità comunale interessa non solo il Comuue, ma lo Stato in generale; e da ciò deriva la necessità civile di reudere obbligatorie pei comuni la sistemazione e la manutenzione delle strade comunali.
   Nel Piano delle strade lombarde del 13 febbraio 1777, ripetendosi ciò che già era nelle leggi anteriori, si prescrive: « Le strade comunali dovranno essere tutte conservate e riparate, nè sarà permesso ad alcuna Comunità di lasciare per qualunque titolo, o pretesto iu abbandono, e derelitte le strade del suo territorio ». 0 Le stesse disposizioni troviamo nella legge toscana del 23 maggio 1774 (Art. IH) e nelle anteriori, e nelle leggi e decreti dell'antico Hegno d'Italia -).
   La legge del 20 novembre 1850 così conferma questo generale principio della nostra antica legislazione:
   « Art. 20. È obbligatoria la conservazione in istato normale delle strade comunali.
   « Art. 21.... Sarà stabilito con apposito regolamento (per cura del Ministero dei Lavori Pubblici) il modo col quale debbono esser costrutte e conservate le strade comunali nell'interesse della pubblica viabilità » 3).
   Sebbene la legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, confermando le disposizioni anteriori, metta fra le spe-
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