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GIUSEPPE DEVINCRNEI
di accelerare il compimento di un sistema perfetto di viabilità. La sistemazione e la manutenzione dei sentieri naturali richiede più cure che spese. Nelle varie leggi italiane si rinvengono ottime disposizioni per la conservazione in buono stato dei sentieri. Sarebbe da ricercare quali norme fossero da richiamare in vigore e quali nuove da prescrivere '). Auche coi Regolamenti del 1817, che sono stati in vigore sino al 1859, si provvede» in Piemonte al modo di sistemare e mauuteuere non solo le strade comunali ma anche le provinciali e le nazionali (ove non si potesse con ghiaja) cou sabbia e con terra. ') Che le strade di terra sieno inservibili per vari mesi, che sieuo infinitamente inferiori alle strade iughiajate, non vi ha dubbio. Ma il rinunciare a tutti i vantaggi che si può ritrarre dalla buona conservazione delle strade di terra per non potersi avere immediatamente le strade cou ghiaja, sarebbe come se un paese lasciasse iu totale abbandono le strade di ghiaja per non poter avere delle ferrovie.
Negli Stati Uniti d'America, ove la viabilità ordinaria è molto imperfetta, si dà moltissime cure alle strade di terra. Uno dei più noti scrittori americani, il Prof. W. M. Gil-lespie, così ragiona di questa specie di strade: « Le strade di terra, lasciate in abbandono, sono molto difettose in ogni tempo per la disuguaglianza e poco solidità della superficie; in primavera poi diventano quasi impraticabili. Ma con tutti i loro difetti, sono quasi le sole strade ordinarie negli Stati Uniti (la scarsezza del lavoro e dei capitali impedendoci finora di costruirne delle migliori) e però dobbiamo fare ogni opera per renderle così buone come la loro natura può permetterlo.
« Il difetto della superficie di queste strade essendo grandissimo, egli è necessario in modo speciale minore tutti gli altri difetti, e far la strada sotto gli altri riguardi quanto si possa più perfetta. Le pendenze possibilmente nou
') Vedi, fra le altre, Legge Tose. 18 marzo 1580, 27 maggio 1786, 22 aprile 17H8 e Cir. del Pref. del B. G. 22 agosto 1827; Old. e Reg. deli® Btr. Coid.. Reg. 9 marzo 1808 dtl R. d'I tal. e Reg. piem. 29 maggio 1817.
*) Bagol. IV, Tit. II, IU e V.