VIAUlLlTl COMUNALE
dovrebbero eccedere ,'l ue, 30. La forma dovrebbe avere Pinci inazione dell'I per 20 '). ,, prosciugamento deve essere .1 più perfetto, clic sia possibile coi. larghe e profonde de losse. (ìli scoli solo spesso trasmutano iu un buona strada una cattiva, e senza scoli niun vero miglioramento è possibile '). Gli alberi vanno rimossi dai margini e dalle adiacenze delle strade, togliendo il benefico effetto del sole e dei venti dalla loro superficie 5).
') « .So iu mancanza oziandio della sabbia occorra adattare, e riparare una strada con terra,... so non è altrimenti disposto dai capitoli parziali dell'appalto, l'altezza del colmo sopra il piano dei marciapiedi della strada non può cHsero minore del quindicesimo della sua largii.'/^ R"!. piem del 1817; He*. IV, tit. V, art. 14
a) In tutto le passate leggi italiane troviamo lo più accurato prescrizioni per lilKJTare le strado dal danno delle acquo.
La legge toscana dol 18 marzo 1580, essa stessa copia di più antiche disposizioni, ripetuta più o meno in tutte lo leggi posteriori sino ai nostTi giorni, prescriveva:
« Art. 1. In ciascun anno, dal dì 1. dol mese di maggio a tutto il mese di ottobre, dovranno essere in debita forma rimesse, ricavate, e nette le fosso, con i loro scoli, delle strade pubbliche, e tutti i rii, dogaje, fossati, viguoni, ringoili, borr*. ed altri simili ricettacoli o condotti di acque esistenti luugo lo dette vie; e la terra e materia cavata di quelle per tutto il mese di luglio dev'esser posta e dispensata nei più bassi luoghi di dette vie o strade, ove più ne fosso bisogno; e quella terra che nel vuotare e rimettere tali fosso o rii si cavasse dopo la fine del mese di luglio, dentro però al tempo prescritto, dev'essere buttata nei proprii campi dei rispettivi possessori limitrofi (salvo ove il provveditore delle strade diversamente ne volesse disporro) dai contadini e lavoratori rispettivi, ai quali unicamente è inginn to un tale obbligo sotto pena di soldi 2 per braccio andante di dotto fosse o rii non rimessi e netti ed ordinati corno M>pm, non passando però detta pena la somma di lire 15 per ciascuna volta, e per ciascun trssgressoro.
« Art 2. Non è permesso ad alcuno di faro anch» sopra i proprii beni e terreni callaje, callareccie, impedimenti e serrature, per adunare acque per causa di ortaggi o simili comodi a danno delle strade pubbliche o loro fosse e scoli, sotto pena di lire 5 per ciascuno impedimento.
« 3. Non è permesso cavare artificiosamente le acquo dai suoi proprii boni e dal corso solito e letto antico di esse acque, e mandarlo dolosamente a danno delle strado pubbliche, sotto pena d. lire o per ciascheduna volta, e di rifare tutto il danno, e di ridurre le acque uiedemme
al loro luogo cousueto ». .... 4
J) Troviamo le stesse prescrizioni nelle antiche leggi italiane per tatte