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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   OlFSEPrE DEV1NCENZ!
   della legge francese del 21 maggio 1836 '). Seguendo le disposizioni dell'articolo 598 del Codice Civile per l'acquidotto legale abbiamo fatto alcune eccezioni per gli editici, giardini e ville. L'utilità del miglioramento delle strade d'interesse locale si sente così da vicino, e così generalmente, che difficilmente un proprietario può mettervi degli ostacoli col rifiutarsi a cedere il suolo necessario. Ma ove, alcuno rifiutandosi, dovessero espletarsi tutte le formalità richieste dalla legge generale sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, sarebbe presso che impossibile di sistemare una strada.
   In Inghilterra è stabilita per legge la larghezza minima delle strade. Una strada carreggiabile uou può esser larga meno di venti piedi, ed una strada cavalcabile meno di otto. E sia quando una strada non raggiunga questa larghezza, sia quando vi abbia delle ragioni che iuducauo ad allargarla anche maggiormente, può ciò farsi per decisione inappellabile di due giudici di pace sino alla larghezza di trenta piedi, purché non debba atterrarsi alcun edificio, occuparsi alcun parco o giardino od alcune altre proprietà riservate 2). E quanto all'indennità, o le parti convengono, o son rinviate ad uu giurì ; nel quale ultimo caso viene condannato alle spese chi non offriva o non accettava la giusta ricompensas).
   Articolo VII.
   Per le sistemazioni successive, che obbligheranno ad occupare proprietà private, si procederà come all'articolo precedente.
   Articolo VIII.
   In caso di abbandono, in parte o in tutto di una strada comunale, i proprietari laterali dei tratti abbandonati potranno fra sei mesi domandarne l'acquisto, pagandone il prezzo che sarà determimito da due periti nominati dalle parti.
   Ove siavi disaccordo fra i primi periti ne sarà nominato un altro dalle parti o dal pretore, se le parti non potranno convenire nella scelta.
   ') Vedi M. D. Dalloz ainé, Héperì., t. XLIV, lère par., p. 309 e sep.
   ') 5 and 6 Will., IV, c. 50, § 82.
   ¦) Ibid., § 83.