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manutenzione o costruzione di una strada, hanno il diritto di costituirsi in consorzio col comune.
Più vi faremo concorrere direttamente i maggiori interessati, meglio provvederemo alle strade.
Articolo XV.
Quando coloro, che contribuiscono il terzo della spesa per la sistemazione, manutenzione o costruzione (li una strada dimandino che i principali utenti sieno riuniti in consorzio fra loro, il Consiglio comunale costituirà il consorzio degli utenti, e gli rimetterà Vamministrazione dalla strada.
Articolo XVI.
Con Decreti reali, udito il Consiglio di Stato, si stabiliranno le norme, che regoleranno i consorzi dei comuni e delle provincie, dei comuni, dei comuni e degli utenti e dei principali utenti, per la loro costituzione, per le loro attribuzioni pel rendimento def conti e pel sindacato delle loro amministrazioni.
Articolo XVII.
Se i comuni ed i consorzi, messi in dimora, o non avranno votato le imposte e le contribuzioni in natura, o non le avranno impiegate nei termini designati, il Prefetto, sull'avviso favorevole della deputazione provinciale, potrà d'ufficio sia imporre sino al limite del massimo, sia far eseguire i lavori. In caso di disaccordo della deputazione provinciale dovrà averne lfautorizzazione dal Ministro dei Lavori Pubblici.
Questa disposizione è la conseguenza necessaria dell'obbligo di sistemare e mantenere le strade stabilito all'art. % Se la sistemazioue e manutenzione delle strade è obbligatorio pei comuni, vi dev'essere un'autorità superiore che lo faccia eseguire nel caso ili oscitanza o renitenza. E questa autorità è lo Stato, che ha tanto interesse nella viabilità del paese.
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