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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   " 276
   ne abbia il carico, che ogni cittadino può reclamare al giu. dice di pace, che una strada non sia ben mantenuta; ed il giudice, verificata la cosa, condanna i sorvegliatori, o chiunque altro abbia l'obbligo di conservare la strada in buono stato, ad una multa, che può ammontare sino a 125 delle nostre lire, e se in un termine, che assegna, non sieno fatte le riparazioni necessarie, le fa eseguire di ufficio a loro danno. ').
   Articolo XVIII.
   Nel caso d'insufficienza di rendita ordinaria, i comuni provvederanno alla sistemazione, manutenzione c costruzione delle strade comunali con centesimi speciali addizionali sulle contribuzioni dirette, con pedaggi, con tasse speciali sui principali utenti, con prestazioni in natura e con sussùlii.
   Questo articolo è il fondamento di tutto il nostro progetto di legge. Alla per fine « le strade comunali si faranno sempre in proporzione dei mezzi che i comuni potranno impiegarvi ». Se lasciamo che i comuni provvedano alle strade solo colle rendite attuali, vai lo stesso che condannar quelli, che non hanno strade, a non averle mai. Il grande accrescimento delle imposte erariali e provinciali rende in geuerale impossibile ai comuni di aumentare le loro entrate attuali. E nei comuni non provvisti di strade le altre spese obbligatorie già assorbiscono tutte lo rendite, e nulla rimane per provvedere alla viabilità.
   Poco giova il consigliar di costruire strade, o il lamentarsi di non averne, senza ricercare i mezzi come provvedervi. Facciamo di veder chiaramente in materia di tanta importanza. Ricordiamo la differenza di ricchezza che vi ha fra i comuni forniti di strade e quelli che non ne hanno; e ci persuaderemo facilmente che se i primi possono provvedere alla manutenzione delle strade, che già fecero, e con
   ») 5 and. 6, WiU. IV, c. 50, § 94; L. Shelford, The Law of m** London, 1862, pag. 222 e seg.: G. C. Oko. The Law of. Tur. Boa. London. 1861, pag. 211 e aeg.