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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   27S
   I principali utenti non possono mai essere imposti al di là del terso della spesa, senza il consentimento dei possessori dei due terzi della materia imponibile.
   Articolo XXIII.
   Non si potrà estendere la tassa sulle zone laterali delle strade oltre a due chilometri dall'asse stradale.
   Le zone tassabili saranno divise in zone minori, che saranno tassate in proporzione dell'utilità che ritraggono; ma ninna zona potrà essere tassata più del doppio della zona meno tassata.
   La tassa potrà essere ripartita o a ragione della contribuzione principale prediale, o a ragione della superficie del terreno coltivabile.
   Le foreste e le terre forestali potranno essere tassate sino al doppio dei terreni a comune coltura.
   Le miniere, le cave e gli stabilimenti industriali potranno essere tassati sui profitti accertati per la tassa sulla rendita sino al triplo dell'imposta che paghino gli utenti principali sulla rendita imponibile delle terre.
   Queste contribuzioni non potranno mai eccedere il tre per cento all'anno sulla rendita e sui profitti, senza il consentimento dei possessori dei due terzi della materia imponibile.
   Articolo XXIV.
   I Consigli emanali faranno i ruoli delle contribuzioni delle zone, che saranno affissi per un mese nell'albo pretorio, dandosene avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in un giornale della provincia.
   Elasso il mese della pubblicazione, il ruolo diviene esecutivo in quelle parti per cui non furon prodotti reclami, e la tassa si esige come le altre pubbliche imposte.
   Nelle contestazioni, da non potersi comporre di comune accordo, il cornane ed il contribuente nomineranno due periti, < secondo le somme deciderà inappellabilmente il pretore o il tn' banale circondariale.