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GIUSEPPE DEVJNOKNZi
dalla Camera de' deputati ed attuato già in alcuni decreti, noi proponiamo di seguire perchè realmente sia provveduto alla viabilità comunale. Confinar l'attuazione di questo grande ed urgente bisogno nazionale nelle latebre di un ufficio ordinario, sarebbe lo stesso che farlo languire, come pur troppo languiscono molti altri importantissimi pubblici ser-vizj. Il Ministero de' Lavori Pubblici, fra i suoi ufficiali tecnici ed amministrativi, ci offre eccellenti elementi per la co-stituzioue di un cosiffatto Commissariato; ed alcune altre parti di quell'amministrazione, che già vengono ricercando minori cure, come, per esempio quelle delle strade nazionali e provinciali, ci dan modo,, creando questo nuovo ufficio, che per altro non richiede che pochissimi ma molto intelligenti ed energici iudividui, di non accrescere in alcuna guisa le spese dell'amministrazione centrale. Noi nou specificheremo qui come debba costituirsi questa amministrazione della viabilità comunale, uè come debba esser messa in relazione colla Direzione generale dei ponti e strade. Panni debba esser lasciato al potere esecutivo di costituirla per decreti reali. Ma crediamo che un commissario ed uu vice-comiuissario, da scegliere fra i nostri più eminenti ingegneri, con uu piccolo ma ben composto ufficio, ove gli elementi tecnici sieuo ben ordinati cogli elementi amministrativi, risponder debba all'occorrente. Potrà il ministro, come in parte già si è cominciato a fare, rivolgere a vantaggio della viabilità comunale tutta l'opera de' nostri ingegneri, che rimane disponibile dalle altre cure iu qualunque tempo dell'anno; e certo, come in Francia, così fra noi questo illustre corpo dovrà esser lieto di poter rendersi benemerito del paese nel sodisfacimento di questo gran bisogno nazionale. L'opera di un commissariato speciale è tanto più malagevole, e però tanto più richiesta, perocché in fatto di viabilità comunale dal lato del governo, anzi che in fare direttamente tutto consiste iu dirigere e persuadere gli altri a tare; senzachè la parte dell'ordinamento, delle proposte legislative, dei decreti, de» regolamenti, delle istruzioni, della sorveglianza e del sindacato ha mestieri di specialità di non comuni conoscenze e di operosità non ordinaria.