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Progetto di legge sulle strade comunali
Art. 1.
Sono strado comunali quelle che servono principalmente al comodo del comune.
Art. 2.
La costruzione e manutenzione delle strade comunali sono a carico dei comuni, salvo le eccezioni contenute negli articoli seguenti.
Art. 3.
Nel caso d'insufficienza di rendite ordinarie, i comuni provvederanno alla costruzione e manutenzione dello strade comunali con centesimi addizionali sulle contribuzioni dirette, con tasse speciali sui principali utenti, con prestazioni in natura, con offerte volontarie e con sussidi.
Art. 4.
I foudi destinati alla costruzione e manutenzione dello strade comunali non possono essere invertiti per qualunque altra causa.
Le contribuzioni speciali dei principali utenti non possono essere ad altro applicate che alle singole strade per cui sono raccolte.
Art. 5.
I centesimi addizionali sulle imposte dirette per la costruzione e manutenzione delle strade comunali, non possono eccedere il maximum di cinque.
Art. G.
Sono principali utenti delle strade i possessori di terre, di foreste, di miniere, di cave e di De Vincenzi Opere complete. Voi. IT.