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stabilimenti industriali, che effettivamente si avvantaggiano delle strade.
Art. 7.
I principali utenti non potranno mai essere imposti al di lą della metą della spesa senza il consentimento dei possessori dei due terzi della materia imponibile.
Art. 8.
Non si potrą estendere la tassa sulle zone laterali delle strade oltre a due chilometri.
Le zone tassabili saranno divise in zone minori, ma niuna zoua potrą essere tassata pił del doppio della zona meno tassata.
La contribuzione sarą ripartita a ragione della superficie del terreno coltivabile.
Le foreste e le terre forestali non potranno essere tassate oltre il triplo dei terreui coltivabili.
Le miniere, le cave e gli stabilimenti industriali potranno essere tassati sui profitti accertati per la tassa sulle rendite sino al triplo dell'imposta che pagano gli utenti principali sulla rendita media delle terre.
Queste contribuzioni non potranno mai eccedere il due per cento sulla rendita e sui profitti senza il consentimento dei possessori dei due terzi della materia imponibile.
Art. 9.
I Consigli comunali faranno i ruoli delle contribuzioni delle zone, che saranno affģssi per un mese nell'albo pretorio, dandosene avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno e in un giornale della provincia.
Elasso il mese di pubblicazione, il ruolo diviene esecutivo in quelle parti per cui non furon prodotti reclami, e la tassa si esige come le altre pubbliche imposte.