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Opere Complete
Volume Secondo
Giuseppe Devincenzi
Giovanni Fabbri Editore, 1914, pagine 487

Digitalizzazione OCR e Pubblicazione
a cura di Federico Adamoli

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[ Testo della pagina elaborato con OCR ]

   colfdizioni dilla viabilitą 375
   Art. 15.
   Nel bilancio dello Stato sarą stanziata per questi sussidi la somma annuale di sei milioni di lire dal 1807 al 1872.
   Art. 10.
   L'amministrazione delle strade comunali appartiene ai comuui, che vi provvedono o singolarmente o riuniti in consorzio.
   Art. 17.
   Ove i principali utenti, o come tassati o come contribuenti volontari, concorrano al quarto della spesa della costruzione della strada, hanno il diritto di costituirsi iu consorzio col comune.
   Art. 18.
   I contratti relativi alla costruzione, riparazione e manutenzione delle strade comunali si fanno sempre in via d'appalto all'asta pubblica.
   Art. 19.
   Non si i)rescinde da questa formalitą senza espressa deroga del prefetto per ragioni particolari, o senza il caso di provata urgenza f>er riparazioni.
   Art. 20.
   Č interdetto a tutti i membri dei Municipi e dei Consigli d'amministrazione dei Consorzi, ed a tutti gl'impiegati ne' loro uffici l'aver parte diretta o indiretta, tanto per sč che per interposta persona, in questi appalti, sotto pena dell'incapacitą di coprire qualunque carica municipale o impiego pubblico per dieci anni.
   Art. 21.
   Ogui possidente č tenuto a vendere il terreno necessario per la costruzione, allargamento o ret-