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Opere Complete di Pancrazio Palma (1781-1850)

Giovanni Palma (a cura di)
Giovanni Fabbri Teramo, 1912, pagine 572

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a cura di Federico Adamoli

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   se doveva far chiudere le scuole di grammatica, al che si rispose negativamente.
   Altra governativa disposizione dette Federigo, dividendo un regno di 25 mila miglia quadrate in nove sole pro-vincie, abolendo la partizione per contee, usata prima per vari secoli ritenuta sin'oggi nel resto d'Italia. Denominò le attuali tre provinole Giustizierato de Aprutio, sì perché la contea di questo nome era la più considerevole, sì perché era la più inoltrata fra le altre conquiste dei Normanni sul ducato di Spoleto. Tale giustizierato era il più ampio del regno, contenendo 720 luoghi abitati, mentre -il più vasto dopo esso, Terra di lavoro, non ne contava che 400, ed il Principato 290. Mi fa senso che storici delle altre contrade ignorino essersi la divisione in nove provincie ordinata dallo Svevo sire, e la credono anteriore; mentre evvi l'incontrastabile documento della mostra o rassegna seguita circa la metà del secolo XII, nella quale l'antica divisione per contee, ed in nessun luogo per provincie, ravvisasi. Sparì allora il governo municipale delle maggiori città, come centrali del rispettivo contado, e quel quasi ordinamento feudale, pel quale i vari signori erano sottoposti ai conti, e questi in fatto eredi tari erano in dritto altrettanti governatori civili e militari della rispettiva contea, giudici di appello dalle infinite piccole giurisdizioni baronali, facilmente accessibili in certa residenza, centro di breve perimetro; dovecchè l'appello ai giustizieri riuscir dovea difficile, ed attender bisognava il loro arrivo; poiché non aveano fissa residenza, ma portavano il loro tribunale ove fosse d'uopo. Non conosciamo l'epoca precisa della citata divisione del regno. Il Delfico la fissa tra il 1221 ed il 1222. Certo che nel 1239 al giustiziere di Apruzzo Boemondo Pissonio, come agli altri otto, si affidò dal re l'incarico di confiscare . i beni di quegli ecclesiastici regnicoli, i quali seguitassero a rimanere nella curia romana dopo il loro generale richiamo; e prima si parla del giustizierato di Apruzzo nella costituzione riportata da lìiccardo di S. Germano all'anno 1234. In Itistitieratu Aprutii apnd Siilmonam ecc. Ciascuna provincia ebbe inoltre un camerario incaricato della riscos-

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