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dazione di chiese con ospedali, fatta di que' tre anni in cinque paesi, tutte sotto il titolo della Beata Vergine della Misericordia, che la peste vi fu, ma presto cessò o fu mite.
Diminuito il morbo, Giovanna ritornò col marito in Napoli, dopo aver venduto a Clemente VI. la città di Avi-gnone. Eiarse la guerra fra le armi di Ludovico e quelle di Giovanna con varia fortuna, ma con costanti disastri pei popoli. Finalmente interpostosi il Pontefice si conchiuse la pace nel 1351. I principi di Napoli furono rilasciati, un generale indulto fu emanato pei partitanti Ungaresi. Teramo erasi serbata fedele ai regali conjugi, onde essi accordarono indulto dei delitti commessi in quei turbati tempi, acconsentirono che pei pericoli delle strade infestate dai partigiani di Ludovico e dai malandrini, le cause tutte finissero in Teramo presso il capitano, il bajulo ed i giudici della chiesa aprutina; e confermarono l'aggregazione di vari castelli, specialmente di Monticello, cui era unito Nepozzano, di alcuna quota di Poggio Cono, avendo poi il comune comprato il resto e nel 1363 di Eipa Eattieri. Il diploma venne spedito per virum magnificum Napoleonem de filiis Tirsi. Slmilmente fu loro concesso nel 1362, la fiera di 8. Domenico, durabile 8 giorni; e che il consiglio comunale potesse riunirsi a -mandato del solo giudice civile (eletto dalla città) senza il permesso del regio capitano, non che la facoltà di caricare e scaricare le loro merci nel porto di Atri od in qualunque altro, non ostante la pretensione della Terra di S. Flayiano.
Era costume di Teramo, come di tutte le città libere o demaniali d'Italia, di scegliersi i giudici civili sempre forestieri e tali furono anche i Potestà, sinché fuvvi facoltà di nominarli. Erano eletti per un anno, e per un semestre, finito il quale e dato il sindacato, partivansi. Certo che potevano, così essere imparziali ed indipendenti. Questo costume, che può dirsi italiano, è contrario, a quel d'Inghilterra, pratticato sin dai tempi cattolici, e di là passato in Francia nel finir del secolo XVIII, di far cioè dipendere le cause criminali da un consesso di cittadini chiamati giurati o pari, i quali decidono in quella sola causa, tornando poi fra'