DÌ FÀNCRAZÌO PALMA 183
costui amico delle lettere e de' letterati, particolarmente del Fontano, del Surumonte e del Sannazzaro, co' quali faceva parte della napolitana accademia.
Affinchè si popolasse la nova Giulia, il re altri privilegi accordò nel diploma d'investitura rilasciato al novello duca. Esentò i suoi abitanti da tutte le imposizioni in perpetuo (!). Lor dette facoltà di stabilire defense e guardate (pascoli comunali) pel circuito di un miglio intorno a detta terra per la conservazione dei poderi, per «itile degli animali e degli uomini in essa dimoranti.
Gravi inimicizie, e liti sanguinose eransi suscitate fra i Oamplesi ed i Oivitellesi confederati con Sellante e con S. Omero a causa dei confini, particolarmente sulla montagna e vicino Licignano. Nell'anno 1480 erano avvenute reciproche offese, e non pochi omicidi.. Quindi il sovrano a' 27 Agosto 1480, avendo spedito Antonio Bomusio Commissario in Apruzzo Ultra per urgenti bisogni, particolarmente delle città di Penne, di 8. Angelo, di Atri, di Teramo, di Campii e di Civitella, gli ordinò di comporre le vertenze fra i 'due ultimi Comuni senza strepito giudiziario, ma portandosi sui luoghi controversi con due cittadini di Campii ed altrettanti di Civitella. Coerentemente il gran camerario scrisse ad entrambe le Università. Dichiarossi il Bomusio,
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in forza della plenipotenza di cui era rivestito, arbitro della lite ed operò che cessassero le ostilità. Kagunato in Campii il parlamento a' 20 Febbrajo 1481 furono nominati i nobili Cipriano Maccabei, Luigi di sir Pasquale de Ricci ed Antonio de Bussi procuratori a compromettere la causa al Regio Commissario, conchiudere la pace, o una tregua colla Terra di Oivitella, e coi castelli di Sellante è di 8. Omero. Tre giorni dopo il Consiglio municipale di Civitella dette le plenipotenze a tre suoi nobili cittadini, da dovere agire anche per parte di Bollante e di S. Omero. La pace fu con effetto cónchiusa innanzi al regio Commissario conte Bomusio nel palazzo comunale di Teramo. Vennero rimesse le vicendevoli ingiurie, si stipulò la reciproca restituzione delle prede, e si rimise all'arbitrio del menzionato personaggio la decisione della controversia. L'istrumento fu sti->