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Laici o detonaci o de'Capitoli, Vuopo è dunque rintrac. ciare il titolo , per cui fianfi ad elfi comunicate,
S. Tommafo 2. 2. qucejì. 87. art. 3. infegna , che il paflaggio delle decime nel pieno dritto de' Monaci , o de' Capitoli non abbia altro leggitimo titolo , fe non quello di una mera limofina ; mercè del quale la Chiefa, che ha comuni i fuoi beni con tutti i poveri , può agl'indicati Corpi render comuni anche le decime : Sive etiam ad fubventio-nem pauperum , ftcut quibufdam RELIGIOSIS LAICIS , vcl non habentibus curam aninjarum alt qua decima funt con-ceff* per modum eleemofynce. Dalla dottrina del citato Dottore , ficcome fi rileva il titolo Canonico della conceflione delle decime fatta a' Religiofi laici , o ad altri , a cui è eftranea la Cura ; così ne dipendono altre verità , che fi debbono prendere in feria con fide razione.
E primieramente fe una tal concefiione fi è loro fatta a titolo di limofina ; fe la limofina non deve aver luogo , fe non in,quel che puoi' elfer fuperfluo al necelfario foftenta-mento de' Curati ; forza è , che i Capitoli , ed i Mona-fieri , a' quali effe fono fiate concelfe , non pofiano altra parte rifervarne per loro , fe non quella , che fopravvan-U al congruo mantenimento di coloro , a quali originaria, mente fi appartengono . Habentes Eccleftam , quo ad tempo-ralia, non pojfe omnes reditus Ecclefice confumere y & ftbi Usurpare , Jed reditus tantum fuperfluos , DETRACT A PR1US CONGRUA PORTIONE VICARIO , SEU RE-CTORI ISTITUENDO , & prò juribus Epifcopalibus . Rebuf. in Cap. de Monacbis De prabendis Confidi. 4. de Pa• ree. Ncque primitivi Parocbi aliud pojfunf pretendere, quamt
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