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tata, e proferita nel Miniftero della Cura farebbero fuffi-cienti a rovefciare la prima delle mentovate oppofizioni ; mentre ad evidenza fi è dimoftrato , che i Vicarj Gurati , fecondo lo fpirito de'Sagri Canoni, debbono elfer perpetui, e debbono avere ciafcuno la propria Plebe , a cui privati-vamehte amminiflrano i fantiffimi Sacramenti , e le predino tutti gli altri ajuti fpirituali , che van comprefi nei Miniftero della Cura.
Ma ciò non oftante mofti'uofa fembra a' Canonici Aprutini la perpetuità de' Vicarj y e ne prendono 1' occafione dallo fteflo Concilio di Trento nella fejf. 7, cap, 7. de reformat., in cui fuppongono che la loro perpetuità, o amovibilità fia rimefla all'arbitrio degli OrJinarj , Tale opinione però contiene un mani fello errore imperciocché nel citato luogo il Concilio drizza le lue mire ad abolire intieramente l'abbufo, che in quei tempo tuttavia regnava,di desinare amovibili i Vicarj nel difimpegno della Cura . Impone perciò agli Ordinarj, di provvedere alle neqefTità delle Chiefc unite, a' Monafteri , o a'Capitoli per mezzo di Vicarj perpetui, e non già amovibili . Quella è la mente del Concilio , Permette foltanto a' Vefcovi di rimanere amovibili i Vicarj in qualche partico-lar circoftanza, in cui folfe evidente il vantaggio delle me-defime Chiefe ; eccone le parole ; Beneficia Ecclefiaflica Cu-tata, quòe Cathedralibus, Collegiata, feu altis Eccleftis , nel Monajìeriis , Beneficiis, feu Collegiis , aut piU focis quibuf-cUrnque perpetuo unita, & annega reperiuntur , ab Ordinartis locorum annis fingulis vifitentur , qui follicite providere prò-cun^i , ut per idoneos VICARIOS ETIAM PERPETUOS 7i'rfi ipfis Ordinariis prò borio Ecciefiarum regimine d'iter expedi*