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CAP. IV.
Si ej'amina,fe debb aver luogo la vantata convenzione dell* anno 1785. su gli ann. ducati 45. ajfegnati a ciafcun de Vicarj Curati,
NEI Capo V. della prima parte fi è fpiegata la natura delle quattro Vicarìe Curare erette dal Capitolo Apru-tino , allorché volle dimetterà dalla Cura ; e fi è fatto benanche notare , che i Vicarj a quelle addetti non erano da riputarti differenti da Parrochi , e per tal titolo loro fi doveva la congrua conciliare. Trattandofi ora di una convenzione che fi appartiene a congrua , cade in efame , se
mi-
questa pofla rimaner diminuita a danno de' Vicarj per via di convenzione o tranfazione.
Effa ha luogo tra il decimatore , ed il Viqario ; e può con-chiuderfi privatamente tra loro , o convalidarfi coli' autorità del legittimo Superiore. Recata ad effetto di privata autorità non può giammai trasfondere veruna obbligazione a' fu e-ceffori ; convalidata poi dal Superiore legittimo,fi trafmette anche a' fucceffori ; in guifa però , che rimanga loro fem-pre aperta la strada a chiederne l'aumento, laddove vengano a cambiarfi notabilmente le circostanze . Nè ciò fenza r a-gione : poicchè a coloro, che travagliano nel Ministero del, la Cura , effendo dovuti gli alimenti per Dritto divino , e naturale ; qualora poteifero restar eiU diminuiti in parte,
o toi-
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