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o tolti all' intutto per via di convenzione , o tranfazione , ne feguirebbe , che o 1'una , o l'altra potrebbe derogare alla Legge naturale, e divina . Questo è il raziocinio del Van-Efpen Trat. de jure PàY0ch. ad decim. & oblat. cap. 3. §.(5., ne uva velimui, convenutone, feu tranfaHione y vel prue-fcriptione folli pojfe Legem Divinarti-, & Naturalem , qua prxcipit alimenta fubminijìrari operartiy in vinea Domini. U-niformi fono le difpofizioni del Dritto Civile , ove fi tratta di alimenti, E perciò Rebuf. nel trat. de cong. port. quejì.n. dopo aver afsodato di non poterfi per via di convenzione recar menomo pregiudizio alla congrua Parrocchiale , fulla ragione nafcente dal Dritto divino , e naturale, che vieta di chiuderfi la bocca al bue, che tritura, fogiugne.- etiam per tranfattionem bac congrua non tolletur portio. .... ftcut nec alimenta L. cum bi jf. de tranfaft.
Filfati tali principj , venghiamo all' efame della vantata convenzione dell'anno 1783. di cui fi chiede 1' olfervanza. In quel tempo il Vefcovo era attore , e dimandava , che dal Capitolo fi folfcro provveduti i Vicarj di quella canonica Competenza, con pui avelfero potuto lodevolmente efer-citare la Cura. Tal parte ben fi conveniva all'Ordinario, come quello,che deve principalmente vegliare al retto dif-fimpegno della Cura dubitari nequit, quin Epifcopi ftt ornili modo adlaborare , ut congrua portio ajjignetur , non fan-tum ipft Parocbo , fed etiam tot prefbyteris , quot necejfarii funt, ut Parocbia necejfttati decenter fatiffìat , & cura ani-nmrum laudabiliter exerceatur-Van-Efpen loc. cit. 15.. L' af fegnamento annuale , che allora dal Capitolo fi corrifpon-deva a ciafcun Vicario , era in ducati 36. aumentatofi dal
Ca-